Fuorilegge le vendite piramidali

Come dice chiaramente sin dal titolo "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali", la legge 173/2005 vieta le vendite piramidali in Italia.

Siccome riceviamo spesso commenti negativi a queste nostre affermazioni ci sembra di fare cosa utile riportare un articolo di NewsLator, il bollettino telematico di informazione e aggiornamento legale dello Studio Ghidini, Girino & associati.

Citiamo qualche punto che ci sembra importante, per la lettura integrale dell'articolo rimandiamo al link sopra segnalato.

Dal settembre 2005, ovvero con l'entrata in vigore della legge 173, "le cosiddette vendite piramidali (siano esse nobilitate da accattivanti denominazioni manageriali ovvero degradate a _catene di Sant’Antonio_) sono vietate. La piramide – cioè la rete in cui chi entra non viene remunerato tanto per quel che vende, ma per quanti ulteriori venditori sia in grado di procurareè fuorilegge."

Le sanzioni penali sono considerate "alquanto pesanti: da sei mesi a un anno di carcere" e una multa "da 100.000 a 600.000 euro".

Lo studio nota che il regime di prova é rovesciato rispetto alla consuetudine, ovvero, viene presunta la piramide nel caso si rilevi il neoassunto sia obbligato a comprare "una rilevante quantità di prodotti, senza diritto di restituzione nel caso di mancata vendita, o l’obbligo di acquisto di beni o servizi non strettamente inerenti all’attività commerciale o ancora l’obbligo di corresponsione di somme di denaro, titoli di credito o altri valori mobiliari in assenza di una reale controprestazione."

Se vale almeno uno di questi requisiti, si assume si tratti di piramide. "All'impresa spetta provare il contrario e se la prova fallisce la presunzione si consolida e la struttura di vendita cade sotto la mannaia della legge."

Fino a qui l'articolo citato. Ora una nostra considerazione:

Quando ci capita di discutere con un fautore di piramide non dichiarata, la sua principale linea di difesa è un argomento circolare. Se la mia attività fosse una piramide, sarei in galera. Non sono in galera, dunque non si tratta di una piramide.

La debolezza di questo argomento sta nel fatto che la punizione per aver compiuto un reato non é automatica. Vale la presunzione di innocenza, e quindi occorre che un danneggiato denunci il fatto, seguano le indagini di polizia, un eventuale processo giudiziario e, alla fine, la possibile condanna.

Il fatto é che raramente il danneggiato denuncia e, quando ciò accade, generalmente i vertici della piramide spingono per una conciliazione extragiudiziale col danneggiato. Ovvero: pagano e chiudono la vicenda senza darle pubblicità.

Diremmo che é per questo se al momento si sente poco parlare della legge 173/2005, eppure pensiamo sia molto utile farla conoscere.

In primo luogo dovrebbe spingermi a pensarci bene prima di entrare in una piramide. Sto entrando in una organizzazione illegale o al limite della legalità. Mi conviene? Perché c'è una legge che vieta una struttura di questo tipo? Non è che sia più probabile che in questa avventura io perda soldi invece di guadagnarne?

Poi pensiamo che il vero motivo per cui pochi fanno denunce per violazioni di questa legge è che, in genere, le cifre che sono in ballo sono relativamente modeste. Vale la pena, si chiede il danneggiato, di imbarcarsi in una causa per una piccola cifra?
Crediamo quindi che le cose cambieranno con l'entrata in vigore della class action.

Ormai dovrebbe mancar poco, staremo a vedere.

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