Spesso si usa il termine "truffa" in senso impreciso, dandogli una dimensione colloquiale, intendendo una situazione poco limpida, più che una truffa vera e propria.
In realtà è possibile parlare di truffa solo dopo che un tribunale si sia pronunciato sulla vicenda. Prima che questo accada occorre mantenere un'atteggiamento di circospetta prudenza.
Detto questo, andiamo a vedere sul commissiariato di Pubblica Sicurezza online cosa si dice a proposito di truffe nel campo del commercio elettronico.
Come si può leggere in questa pagina:
Se la vendita di un bene viene fatta ricorrendo ad un esplicito riferimento a un modello o una marca più pregiata, allo scopo di ingannare il compratore o anche solo influenzarlo indebitamente;
se le caratteristiche dichiarate di un bene posto in vendita non sono vere, ad esempio se viene descritto come "praticamente nuovo" mentre è in pessime condizioni;
se un bene legittimamente acquistato non viene recapitato;
se non viene inviato il compenso spettante al venditore;
siamo nella fattispecie del reato di truffa, come descritta dall'articolo 640 del Codice Penale:
Art. 640 c.p. Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1032 euro.
Se si pensa di aver subito un reato di questo tipo, conviene recarsi da un avvocato, o direttamente in un posto di polizia, per chiarire la situazione.
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