FMR-ART'È inottemperante?

Un lettore ci segnala che L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un provvedimento nei confronti di FMR-ART'È per valutare l'eventuale inottemperanza ai provvedimenti precedentemente presi dall'AGCM in seguito alla accertata "scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal mese di novembre 2007 da FMR ART’É S.p.A., nella promozione e vendita di opere editoriali e d’arte di pregio" con la delibera n. 22610 del 19 agosto 2011, come modificata dalla delibera n. 22710 del 25 agosto 2011.

Il pdf del provvedimento 23971 del 29 ottobre 2012 si trova a questo indirizzo.

La delibera 22610 si trova nel bollettino n.35 del 19 settembre 2011.

Raccomandiamo la lettura dei due documenti, densi di informazioni che sarebbe inutile replicare qui.

Per i più pigri, un rapido riassunto dei punti salienti dell'ultimo documento.

Il provvedimento 22610 è stato notificato a FMR-ART'È il 9 settembre 2011, che lo ha impugnato presso il TAR del Lazio, che ha confermato "il gravato provvedimento per quanto riguarda sia l’accertamento della scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal professionista, sia l’importo della sanzione irrogata". La sentenza è diventata definitiva il 9 giugno 2012.

FMR-ART'È aveva comunicato all'AGCM "di aver interrotto le campagne promozionali legate al volume in omaggio e di aver rafforzato i controlli sull’attività di vendita a domicilio". Sono però stata segnalate al Garante una serie di comportamenti che sembrano indicare "la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato".

Ad esempio "Il 4 giugno 2012, la Federconsumatori Regionale Toscana ha segnalato che “il 18 maggio 2012, un [incaricato FMR] si presentava presso l’abitazione della nostra assistita e la invitava a sottoscrivere l’ennesimo ordinativo per l’acquisto di opere. La signora anziana […] non coglieva fino in fondo [l’intenzione del contratto] e sottoscriveva con l’invito che avrebbe accettato un regalo. Ma di regalo non si trattava, bensì eventualmente di uno sconto”".

Le valutazioni dell'AGCM sono che "Le misure adottate da FMR per eseguire la diffida contenuta nella delibera n. 22610 del 19 luglio 2011 risultano gravemente insufficienti e inadeguate per evitare che i comportamenti scorretti in essa accertati siano posti nuovamente in essere."

Ricordiamo che un provvedimento in caso di inottemperanza ad una precedente delibera dell'AGCM non è cosa da prendere sottogamba, in quanto può comportare "la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni".

2 commenti:

Bob Spammit ha detto...

Un anonimo ci segnala di essere stato contattato da qualcuno che affermava di far parte di UTET per fissare un colloquio con un promoter con modalità simili a quelle segnalate sopra. Gli è venuto il dubbio che la recente acquisizione di UTET da parte di Art'é sia all'origine di questo episodio. Secondo noi le cose sono più complicate, visto che UTET era già nota per fatti simili. L'AGCM l'ha infatti sanzionata nel maggio scorso (100.000 euro) per pratiche commerciali scorrette.

Bob Spammit ha detto...

Un altro anonimo, o lo stesso, sottolinea nuovamente come sia UTET che ART'È siano state sanzionate dall'AGCM, e si chiede come mai lo stesso AGCM non sia intervenuto per impedire l'acquisizione della prima da parte della seconda.

Non vediamo il senso della domanda, ma gli conviene porla all'AGCM stesso, visto che offre un ottimo servizio di accesso per il pubblico, www.agcm.it - 800.166.661

Per fare segnalazioni al garante: www.agcm.it/invia-segnalazione-online.html